martedì 7 agosto 2007

DISCIPLINA INGRESSO STRANIERI IN ITALIA

L’ingresso nel territorio italiano è consentito soltanto agli stranieri che:
-si presentano attraverso un valico di frontiera
-siano in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio equivalente riconosciuto valido per l'attraversamento delle frontiere
-abbiano un visto di ingresso o di transito, nei casi in cui è richiesto
-non siano segnalati al sistema informativo Schengen ai fini della non ammissione.
-non siano considerati pericolosi per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali.
-dimostrino di avere mezzi finanziari per il loro sostentamento e abbiano a disposizione la somma necessaria al rimpatrio, eventualmente dimostrabile con l’esibizione del biglietto di ritorno.Gli stranieri in ingresso sono sottoposti ai controlli di frontiera, doganali, valutari e sanitari.Lo straniero sprovvisto anche solo di uno dei requisiti richiesti può essere respinto alla frontiera. Il provvedimento può essere attuato dalle Autorità di Frontiera anche in presenza di regolare visto d’ingresso o di transito.
Il permesso di soggiorno
Periodi di soggiorno non superiori a tre mesi.Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai tre mesi, non devono chiedere il permesso di soggiorno.E' necessario però che dichiarino la loro presenza, al momento dell'ingresso in Italia, all'ufficio di frontieraPeriodi superiori a tre mesi o soggiorno per lavoro.Per tutti gli altri casi, gli stranieri che intendono soggiornare in Italia devono richiedere il permesso di soggiorno.
Centro di permanenza temporanea (CPT)La presenza sul territorio dello Stato italiano è consentita allo straniero che sia in regola con le disposizioni relative all'ingresso e al soggiorno.Lo straniero sottrattosi ai controlli di frontiera, irregolare o rimasto in Italia senza averne il diritto, è considerato clandestino e deve essere respinto o espulso. Quando non è possibile eseguire immediatamente l'allontanamento dall'Italia, la persona può essere trattenuta in un Centro di permanenza temporanea e assistenza.Il Centro, vigilato dalle forze di polizia per impedire ogni allontanamento non autorizzato, è sotto la responsabilità della Prefettura – Ufficio Territoriale per il Governo ed è gestito dalla Croce Rossa Italiana.La permanenza in tale Centro è disposta dal Questore che, entro 48 ore dalla notifica dell'atto di espulsione, deve trasmettere il provvedimento al giudice di pace per la convalida.Il giudice, sentito l'interessato, e con la partecipazione del difensore, adotta il provvedimento nelle 48 ore successive con decreto motivato. In caso di convalida lo straniero può essere trattenuto per un periodo complessivo massimo di 60 giorni; in caso di mancata convalida lo straniero deve lasciare il Centro.Contro l'espulsione è possibile, entro 60 giorni dalla notifica, impugnare il provvedimento davanti al giudice di pace. Il ricorso può essere sottoscritto personalmente ed essere presentato anche tramite la rappresentanza consolare italiana del Paese di appartenenza dello straniero.In sede di ricorso lo straniero può avvalersi dell'assistenza di un avvocato o usufruire di assistenza legale gratuita qualora sia sprovvisto di un difensore di fiducia.Queste sono le norme che disciplinano l’ingresso degli stranieri in Italia e come per noi anche per loro vale la regola principale scritta su qualsiasi norma vigente in Italia :E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

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